Whistleblowing

La presente scheda informativa e il modulo di segnalazione per il whistleblowing rientrano fra le attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
La procedura di whistleblowing si applica a tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con la Società e che segnalano il verificarsi di condotte illecite e, per tale motivo, possono subire ritorsioni o discriminazioni.
Ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs n. 165/2001 infatti i dipendenti pubblici o di enti privati a controllo pubblico, i lavoratori o collaboratori di un’impresa fornitrice di beni o servizi o di un’impresa che realizza opere in favore dell’amministrazione pubblica, possono segnalare le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza, accaduti all'interno dell’ente o comunque relativi ad esso. Tale principio vale anche per codesta Società e dunque, come anticipato, per tutti i soggetti che a vario titolo entrano in contatto con la Società (si citano a mero titolo di esempio gli amministratori, i collaboratori, ma anche i fornitori di beni e servizi).
I c.d. whistleblower, ovvero coloro che segnalano violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, possono utilizzare il modulo scaricabile su questo sito.

Oggetto della segnalazione
Non esistendo un elenco tassativo di "comportamenti' da segnalare, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendano l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (quali le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione (c.d. maladministration) a causa dell'uso, ai fini privati, delle funzioni attribuite (es. casi di sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.). La segnalazione può riguardare quindi illeciti penali, civili, amministrativi, irregolarità di gestione, non necessariamente già compiuti.
In particolare la segnalazione può̀ riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento ed etici della Società o di altre - disposizioni societarie che integrano comportamenti sanzionabili anche in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine della Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti, cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.
Come anticipato, le condotte segnalate devono in ogni caso riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ovvero di fatti accaduti all'interno della Società o relativi ad essa.
Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, così come non lo sono le rimostranze di carattere personale o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.

Come effettuare la segnalazione
Le segnalazioni devono pervenire mediante invio cartaceo in doppia busta sigillata indirizzata a „Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)”. Saranno accettate e processate anche le segnalazioni trasmesse via e-mail contenenti nel testo tutti gli elementi essenziali presenti nel modulo.
Il RPCT è tenuto ad assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona nel segnalare fatti illeciti, fatti salvi i casi in cui l'anonimato non è apponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, etc.).

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno oggetto degli accertamenti e verifiche del caso soltanto qualora le informazioni segnalate siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed abbiano ad oggetto fatti di particolare gravità. In assenza dei dati che consentano di determinare l’identità del/la segnalante non sarà possibile porre in essere a favore di quest’ultimo/a le tutele previste dalla normativa di legge per le segnalazioni provenienti da soggetto identificato (si veda infra).

Le segnalazioni inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del/la segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

Forme di tutela del whistleblowing
A. Obblighi di riservatezza sull'identità̀ del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso alla segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o, per lo stesso titolo, dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

B. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sul rapporto intercorrente tra il soggetto segnalante e la Società per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Responsabilità del whistleblower
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.
Sono altresì̀ fonte di responsabilità̀, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente procedimento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Allegati
Modulo segnalazione whistleblowing 07/03/2022 (29.15 KB)

Data di creazione: 07/03/2022
Data di ultima modifica: 07/03/2022